13 Settembre 2020

Croce Rossa: la parabola dell’incuria /2

By Cristiano Degni

E’ il caso adesso di scendere a raccontare con il migliore dettaglio possibile questa storia fatta di inganni, tentativi di prevaricazione, prepotenze ed aggiramenti delle norme, interne e generali, secondo lo stile proprio di un modello di governance che è stata paracadutata in una nobile Istituzione e non ha smesso di gestirla come se fosse tutta proprietà privata di qualcuno.

Sono quattro principalmente i motivi per i quali Maurizio Scelli ha deciso di percorrere, assieme ai numerosi Presidenti di Comitato che gli hanno dato fiducia, la via giudiziaria per riportare la legalità in un processo elettorale fondamentale per la vita stessa dell’Associazione.

Oggi vi illustro il primo che verte sulla mancanza della qualità di Socio in capo ad uno dei due concorrenti alla carica di Presidente nazionale dell’Associazione. Secondo Maurizio Scelli Francesco Rocca non sarebbe mai stato socio della Croce Rossa Italiana. La questione era già stata sollevata tempo fa nel Comitato di Napoli, ne ho scritto su questo sito e l’ho raccontato nel mio libro. Sono tre le vicende che la Corte d’Appello di Napoli, la cui sentenza integrale per chi fosse curioso è reperibile nella sezione documenti di questo sito, e si tratta cioè del fatto che non si possa essere soci della vecchia componente dei donatori di sangue senza aver eseguito la prestazione che era richiesta per appartenervi, cioè donare sangue. Poi la Corte ha sancito come non sia sufficiente pagare la quota associativa per entrare in Cri ma è necessario che il consiglio direttivo del Comitato approvi l’adesione e la ratifichi. Inoltre la Corte ha definito con chiarezza un annoso problema stabilendo che l’azione di decadenza contro chi non sia socio non è soggetta a prescrizione.

catapano

Bisogna tenere presente, comunque, che prima di arrivare ad adire il Tribunale Ordinario di Roma Maurizio Scelli aveva voluto attirare l’attenzione della commissione elettorale sui vizi di questa tornata elettorale ma lo stesso Organo aveva risposto rigettando ogni eccezione. In data 28 maggio 2020, l’Ufficio Elettorale Nazionale ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base della motivazione che l’Ufficio avrebbe giurisdizione solo sull’esito del voto e non sulle modalità dello stesso; lo stesso ha poi rigettato il terzo motivo (inerente la compromissione della personalità, della libertà e della segretezza del voto, per l’applicazione del sistema del voto elettronico), facendo riferimento ai precedenti atti preparatori, che avevano attestato la correttezza del procedimento elettronico.

Lo Statuto della Croce Rossa Italiana ed il suo Regolamento elettorale dispongono che hanno elettorato passivo soltanto i soci della stessa e tra loro nemmeno tutti. L’articolo 11 dello Statuto prevede quattro tipologie di Soci, ovvero volontario, sostenitore, benemerito ed onorario, ciascuna tipologia con determinate caratteristiche e requisiti; in particolare, il c.d. “socio volontario” entra a fare parte della Croce Rossa dopo avere seguito un corso di formazione.

Il Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei comitati della Croce Rossa Italiana, pubblicato sul sito della stessa Associazione, all’art. 3.2., dispone poi che hanno elettorato passivo soltanto i soci volontari. Secondo Maurizio Scelli e il collegio legale che sostiene giuridicamente le sue tesi Francesco Rocca non riveste la qualità di Socio volontario della Croce Rossa Italiana.

Non è rilevante che lo stesso Rocca, in precedenza, facesse parte del gruppo dei donatori di sangue sin dal 2007, categoria e Componente non più prevista, in quanto lo stesso non ha mai donato il sangue a causa di una malattia autoimmune, come più volte pubblicamente dichiarato, con la conseguenza di non avere i requisiti per rientrare nella categoria di socio donatore di sangue, come chiaramente affermato in un caso analogo dal Tribunale di Napoli, con ordinanza 19-24 settembre 2013, confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza 11 maggio 2016, n. 1948, passata in giudicato. E’ proprio l’articolo 3.3 del Regolamento elettorale dispone la rilevanza del titolo di socio anteriore al 2009, ma solo se il relativo titolo fosse effettivamente sussistente, come indicato dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza sopra richiamata, che ha, invece, sottolineato come, laddove l’interessato non fosse poi effettivamente donatore di sangue (come nel caso di Rocca), lo stesso non avrebbe avuto titolo al riconoscimento della relativa qualifica di socio. Nel caso di specie è stata riconosciuta l’ineleggibilità del relativo Presidente del Comitato locale della CRI.

E’ anche necessario prestare attenzione al fatto che nel caso di accoglimento di questa tesi il Tribunale non si troverà ad annullare tutto il processo elettorale ma semplicemente a stabilire l’incandidabilità di uno dei due contendenti con l’effetto, immediato, di determinare la proclamazione dell’altro quale presidente dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, assieme a tutto il nuovo consiglio direttivo nazionale che si era candidato con Scelli in questa recente tornata elettorale.

continua

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