13 Ottobre 2020

Croce Rossa: la parabola dell’incuria /8

By Cristiano Degni

Facciamola semplice, anzi semplicissima. Chi ha avuto modo di leggere con la cura necessaria e seguire con una minima attenzione questa serie di articoli, ancora non terminata, ha ben chiaro, adesso, che la situazione in cui si sono svolte le elezioni associative dell’anno della pandemia merita un approfondimento giudiziario anche per la interessata manovra di chiusura con la quale gli organi deputati, tutti nominati da uno dei due contendenti, hanno accolto i reclami avanzati dall’altro. Quindi in maniera assolutamente sintetica vi lascio un promemoria ridotto all’osso con le quattro ragioni per le quali è necessaria una correzione di rotta, per mantenere la nostra Associazione in binari di legalità, trasparenza e democrazia.

1. Francesco Rocca non ha la qualità di socio della Croce Rossa Italiana

Già la Corte di Appello di Napoli ha sentenziato in materia. La qualità di Socio si assume con tre condizioni concorrenti: svolgere l’attività prevista per quella particolare categoria di soci dallo Statuto. Rocca non puo donare sangue, per sua stessa ammissione, pertanto non trova spazio nella componente donatori sangue. Non ha peraltro svolto il corso per accedere all’associazione, e non può quindi avere posto in nessuna delle altre Componenti. Inoltre, secondo requisito, deve essere iscritto nel libro dei soci e, terza condizione, il suo ingresso deve essere approvato dal Consiglio del Comitato di appartenenza.

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2. Il terzo mandato consecutivo non è possibile

Rocca è stato eletto già nel 2013 e nel 2016. La sua elezione nel 2020 è contraria alla normativa sul Terzo Settore e contrasta con lo Statuto. Un eventuale annullamento del primo originario mandato, proposto e votato peraltro dal diretto interessato, non può contrastare la Legge nazionale. L’annullamento della elezione si estende a tutti i Presidenti, territoriali e regionali, eletti per tre volte di seguito.


3. Il voto elettronico non è previsto dallo Statuto.


L’introduzione del voto elettronico è stata fatta con una determinazione presidenziale ratificata dal Consiglio direttivo. Lo Statuto prevede che il sistema di voto possa essere modificato solo dalla Consulta e poi vada approvato in assemblea. Così non è stato.

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4. Il voto elettronico non garantisce le condizioni legali di voto.

Secondo la perizia agli atti e le raccomandazioni svolte anche da un informatico che ha già collaborato con l’Associazione questo tipo di votazione non garantisce la segretezza del voto e non consente di assicurare la corrispondenza univoca e determinata tra chi ha espresso il voto e la persona chiamata a votare poiché le credenziali possono essere trasferite da soggetto a soggetto al di fuori di ogni controllo del seggio elettorale.

Nel caso in cui il Tribunale accolga le ragioni del ricorrente Scelli per il primo o il secondo motivo non ci sarà bisogno di ripetere le elezioni poiché automaticamente sarà considerato eletto il secondo in ordine di preferenza tra i votati.

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